Pur non aderendo formalmente al movimento politico transnazionale DiEM25 se non singolarmente (Roberto Pergameno) abbiamo deciso di rispondere positivamente alla richiesta del Direttivo nazionale di questo movimento di dare un nostro contributo.
Questo documento è il risultato di incontri avvenuti nelle ultime settimane tra esponenti di DiEM25 e il Collettivo Primo contatto come contributo al capitolo “migrazioni” da inserire all’interno di una più ampia agenda italiana di DiEM25. Si tratta di una prima ipotesi di lavoro che è nata a seguito di una richiesta pervenuta, in momenti diversi, da Antonella Trocino, Andrea Serra e Stefania Romano del Direttivo nazionale. Il documento è stato condiviso con i compagni di DiEM25 Giampaolo Obiso, Andrea Bellavite e Roberto Pergameno, e con Lavinia Bianchi ed altri membri del Collettivo Primo contatto.
Si articola su quattro pilastri. Il primo riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria e sociale; il secondo è focalizzato sullo smantellamento del sistema normativo introdotto, da ultimo, dai decreti Minniti-Orlando e Salvini 1 e 2; il terzo mira alla ricostruzione di un progetto nazionale di reale inclusione dei nuovi membri della nostra comunità; il quarto, infine, riaffermando l’umanesimo a base dei valori fondanti di DiEM25, vuole rilanciare il percorso verso il riconoscimento del diritto di ogni individuo alla mobilità e l’obiettivo di una vera cittadinanza universale.

Agenda Italiana DiEM25 – Per una nuova politica delle migrazioni
1 – Affrontare l’emergenza Covid-19
1.1 Centri di accoglienza
Chiusura di tutti i centri di accoglienza straordinaria di media e grande dimensione (CAS, CARA, HOTSPOT, HUB ecc.). L’accoglienza va organizzata secondo il modello di accoglienza diffusa, attraverso l’adozione di un nuovo schema di capitolato d’appalto in sostituzione di quello introdotto con il Decreto Ministeriale 20 novembre 2018, e che applichi gli stessi standard previsti dalle “Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata”
1.2 Centri di Permanenza per il Rimpatrio
Dovrà essere disposta l’immediata sospensione di ogni nuovo ingresso nei CPR
1-3 Accesso al sistema SIPROIMI
Deve essere autorizzato l’accesso alle strutture di accoglienza operanti nell’ambito del SIPROIMI anche ai titolari di permessi di soggiorno attualmente esclusi (motivi umanitari, casi speciali in regime transitorio, protezione speciale e richiedenti protezione internazionale)
1.4 Accesso a dormitori e strutture del “Piano freddo”
Nelle more dell’individuazione delle strutture di cui sopra, dovranno essere prorogate ed ampliate le misure della “emergenza freddo”, con copertura di spesa a favore degli enti locali
1.5 Insediamenti rurali e informali
Devono essere garantiti approvvigionamento idrico, fornitura di bagni chimici, distribuzione di disinfettanti, smaltimento quotidiano dei rifiuti, predisposizione di strutture per le misure di quarantena domiciliare
1.6 Missioni di ricerca e soccorso e gestione sbarchi
Devono essere predisposte misure che, in caso di necessità, consentano la rapida concessione di un porto sicuro per lo sbarco dei profughi soccorsi in mare, anche in assenza di garanzie certe sulla loro successiva redistribuzione in altri Paesi europei.
1.7 – Gestione dei casi di positività al Covid-19
Definire e diffondere specifici protocolli di gestione dei casi positivi in strutture collettive, che riguardino sia gli ospiti che gli operatori e i volontari coinvolti.
1.8 Campagna informativa di prevenzione
Le Prefetture devono emettere indicazioni volte a prevenire la diffusione del Covid-19 all’interno dei centri e degli insediamenti informali.
1.9 Spostamenti e limitazioni dei diritti di libertà
A tutte le persone ospiti di strutture di accoglienza andranno forniti i documenti necessari per effettuare gli spostamenti consentiti dalla legge ed informazioni circa le conseguenze dell’inosservanza delle misure previste dai relativi decreti. Nessun provvedimento di limitazione delle libertà personali potrà prevedere misure differenziate in funzione dello status giuridico delle persone o del loro Paese di provenienza o della loro condizione sociale, o della tipologia di struttura in cui soggiornano.
1.10 Accesso al sistema sanitario nazionale
Deve essere data piena attuazione alla circolare del Ministero della Salute del 24 luglio 2019 in tema di accesso al sistema sanitario nazionale per la popolazione straniera a qualunque titolo presente nel territorio nazionale, indipendentemente dalla titolarità di un permesso di soggiorno o della residenza anagrafica.
Adottare meccanismi di tutela in sede di accesso al sistema sanitario nazionale, quali la disponibilità di informazioni in più lingue e servizi di supporto per la traduzione di documenti e cartelle sanitarie
1.11 Misure di sostegno al reddito
Le misure di sostegno al reddito previste dalle norme emanate con riferimento all’emergenza Covid 10 devono essere estese anche ai cittadini stranieri che abbiano perso il lavoro in conseguenza della pandemia
1.12 Procedimenti amministrativi
Tutti i permessi di soggiorno scaduti o in scadenza dovranno essere prorogati ex lege per almeno sei mesi. Analoga proroga dovrà essere prevista per i titoli di viaggio emessi dalle Questure.
2– Smantellare il sistema di criminalizzazione delle migrazioni
2.1 Missioni di ricerca e soccorso in mare
Rafforzamento consistente ed immediato delle operazioni di soccorso.
Impegno a promuovere, in sede europea, una missione comune UE di ricerca e salvataggio in mare.
2.1 Esternalizzazione delle frontiere
Sospensione immediata di qualunque forma di collaborazione e finanziamento del governo libico di unità nazionale e della cosiddetta Guardia Costiera Libica. In particolare, dovrà essere data massima priorità all’impegno in sede internazionale per un piano comune di monitoraggio delle violazioni dei diritti umani in Libia e per l’avvio di un programma di evacuazione dei centri di detenzione.
Cancellazione di qualsiasi accordo teso a dichiarare Paese terzo sicuro o Paese di primo asilo qualunque stato in cui non siano garantiti i diritti fondamentali ed il diritto a non essere respinti in Paesi dove esista pericolo di essere sottoposti a trattamenti disumani
2.2 Diritto d’asilo
Garantire a chiunque giunga in Italia un accesso effettivo e non discriminatorio alla procedura di asilo, abbandonando l’approccio hot spot
Rendere effettivi il diritto di informazione e il diritto di manifestare la volontà di richiedere asilo.
Garantire ai richiedenti asilo un’accoglienza secondo gli standard dell’UE anche nelle zone di sbarco
Affidare la gestione di centri di sbarco e primissima accoglienza, e delle relative procedure, a personale civile. L’intervento degli organismi di pubblica sicurezza deve rappresentare un’eccezione e non la regola, ed essere limitato ai casi di effettiva necessità di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Assicurare alle organizzazioni indipendenti l’accesso con ampio mandato di verifica in tutti i centri e i luoghi di frontiera, accoglienza o trattenimento
Circoscrivere con certezza la durata della permanenza nei centri di primo soccorso e di primissima accoglienza
Limitare ad ipotesi eccezionali e tassative il trattenimento dei richiedenti asilo
Reintroduzione dell’istituto della protezione umanitaria, in attuazione dell’art. 10 della Costituzione, e conseguente abrogazione, per la parte che la riguarda, della Legge 132 del 2018.
Riformare la composizione delle Commissioni territoriali
Rafforzare i diritti del richiedente protezione internazionale, anche prevedendo il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa
Rafforzare le garanzie del richiedente asilo nelle procedure di revoca dell’accoglienza
Uniformare non al ribasso i tempi di durata dei permessi di soggiorno conseguenti al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, prevedendo un diritto di soggiorno di durata ampia; ciò al fine di non dovere rivedere la posizione giuridica dell’interessato con tempi irragionevolmente brevi rispetto agli eventuali cambiamenti avvenuti nel Paese di origine, appesantendo inutilmente le procedure amministrative, nonché di consentire al titolare di protezione di godere di un tempo congruo per realizzare un percorso di autonomia sociale, abitativa e lavorativa;
Attivare meccanismi di cooperazione tra le Questure, gli uffici dei Comuni, gli operatori professionali e le associazioni al fine di facilitare e velocizzare le procedure amministrative in materia di immigrazione e diritto d’asilo.
2.3 – Regolarizzazione e visti per ricerca di lavoro
Dovrà essere avviata una regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non immediatamente vincolata ad un rapporto di lavoro né a un’offerta di impiego, e direttamente azionabile dal cittadino straniero interessato. Dovrà essere prevista la possibilità di chiedere una regolarizzazione “per ricerca di lavoro”, il cui esito preveda il rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” di cui all’art. 22 co. 11 del T.U. Immigrazione, della durata minima di un anno e rinnovabile.
Le domande di regolarizzazione dovrebbero essere presentabili in forma telematica. La ricevuta dell’istanza potrebbe valere come titolo di soggiorno provvisorio ed essere utilizzabile anche ai fini dell’ottenimento della residenza anagrafica.
2.4 Ricongiungimenti familiari
Ampliare le possibilità di ricongiungimento familiare per tutti i cittadini stranieri provenienti da Paesi che versino in situazioni di conflitto armato o di conflitto diffuso
Individuare un unico status giuridico di accesso ai programmi di ricongiungimento familiare che tenga conto della diversità di contesto dei vari Paesi di provenienza
Assicurare che le procedure di ricongiungimento familiare non siano subordinate al pagamento di tasse o al superamento di test linguistici o culturali, e che esse siano completabili in un tempo massimo di sei mesi
Impegnarsi a livello europeo per promuovere un unico meccanismo di riunificazione familiare
2.5 Espulsioni e rimpatri
Limitare l’uso delle espulsioni solo per le violazioni più gravi e incentivare il rimpatrio volontario
Sottoporre sempre alla previa approvazione del Parlamento gli accordi di riammissione con i Paesi terzi
Abrogare i reati che puniscono l’ingresso o il soggiorno non autorizzati.
2.6 Misure di restrizione della libertà personale
Garantire che ogni forma di limitazione della libertà personale sia disposta da un giudice professionale (e non più dai giudici di pace) al pari di quanto previsto per tutti i cittadini italiani e che l’identificazione delle persone socialmente pericolose avvenga durante la detenzione in carcere e non più disponendo un nuovo e ulteriore trattenimento amministrativo.
2.7 Non discriminazione e parità di trattamento
Completare il riordino delle varie tipologie di procedimento giudiziario antidiscriminatorio.
Istituire una Agenzia nazionale antidiscriminazione autonoma e indipendente con effettivi poteri di indagine e sanzionatori.
Garantire l’accesso alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide, anche in via amministrativa, nonché il rilascio di un titolo di soggiorno a partire dal momento in cui la richiesta è avanzata, a prescindere dalla pregressa residenza o regolarità del soggiorno.
Prevedere strumenti normativi adeguati atti a garantire la tutela e le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti in Italia
2.8 Criminalizzazione della solidarietà
In nessun caso dovrà essere sanzionabile, né a livello penale né a livello amministrativo, il compimento di atti di solidarietà e soccorso prestato da ONG, associazioni della società civile, singoli cittadini. Ogni atto amministrativo emesso in violazione di tale principio è da considerarsi illegittimo. I Prefetti sono invitati a segnalare sistematicamente all’autorità giudiziaria ordinaria eventuali provvedimenti amministrativi emessi in violazione di tale principio.
3– Ricostruire il sistema di accoglienza e inclusione
3.1 Sistema integrato di accoglienza
Ridefinire l’assetto complessivo del sistema di accoglienza ed inclusione sociale, finalizzato ad una equa ed omogenea distribuzione territoriale del peso derivante dalla necessità di accettare e favorire la presenza dei cittadini stranieri, ed alla necessità di sfavorire al massimo la creazione di ghetti e l’isolamento sociale dei nuovi arrivati.
I fondi europei a sostegno dei piani di accoglienza devono essere direttamente acquisibili dagli enti locali. Al Governo centrale spetta il coordinamento e la definizione degli standard.
Devono essere previsti meccanismi di sostegno finanziario ad hoc per le comunità locali che avviino progetti di accoglienza o che supportino più di altre gli oneri del sistema. Tali finanziamenti sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli direttamente impiegati nel sistema di accoglienza e inclusione, e devono rappresentare un fattore premiante ed incentivante, anche a supporto delle amministrazioni locali. Utilizzo dei fondi e progettazione degli interventi devono basarsi su meccanismi di partecipazione attiva delle comunità ospiti locali.
In via transitoria, attivare un monitoraggio dei centri di accoglienza delle diverse tipologie, verificando i livelli di servizio e rivedendo i capitolati d’appalto al fine di assicurare che l’apprendimento della lingua, le attività di supporto psicologico, e l’orientamento e l’avviamento al lavoro siano garantiti.
Attivare a livello regionale e comunale i Consigli territoriali per l’immigrazione
3.2 Misure orientate al genere
Deve essere previsto un programma di formazione specifica per gli operatori.
I centri di accoglienza dovranno avere come standard la disponibilità di aree notte e servizi separate, e di servizi di assistenza all’infanzia.
Ogni donna che cerca protezione in Europa ha diritto ad essere assistita da personale di sesso femminile.
Specifici programmi di supporto dovranno essere forniti alle vittime di violenza sessuale
Dovrà essere fornita assistenza legale dedicata per le donne che presentino richiesta di asilo indipendentemente dalla volontà del proprio coniuge.
3.3 Tutela delle vittime di tratta violenza e sfruttamento
Rendere più chiari ed efficaci i meccanismi di accesso e fruizione dei programmi art. 18 T.U. Immigrazione. da parte delle vittime di tratta richiedenti asilo.
Garantire effettive forme di indennizzo, un iniziale “periodo di riflessione”, il rilascio del permesso di soggiorno indipendentemente dalla collaborazione con l’autorità giudiziaria e la non imputabilità per i reati commessi durante la fase di sfruttamento.
Ampliare le ipotesi in cui è rilasciato un permesso per motivi umanitari ai cittadini stranieri che hanno subito uno sfruttamento lavorativo, dando così corretta attuazione alla Direttiva 2009/52/CE, e introdurre una norma che, in recepimento della Direttiva 2004/81/CE, preveda il rilascio di un permesso di soggiorno in favore di cittadini di Paesi terzi che siano stati vittime del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale in alcune determinate circostanze, tenendo conto degli indicatori di lavoro forzato, tratta e sfruttamento lavorativo già elaborati dall’OIL.
Attuare le norme che prevedono la protezione delle donne migranti vittime di violenza previste dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
3.4 Minori
Parificare gli standard dell’accoglienza straordinaria a quelli dello SPRAR e garantirne una ragionevole prosecuzione anche dopo il riconoscimento di una qualsivoglia forma di protezione
Garantire a tutti i minori parità di diritti, a prescindere dalla nazionalità e dalla condizione giuridica dei genitori
Stabilire un sistema uniforme e scientificamente rigoroso per l’accertamento della minore età e un sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati adeguato a garantire i loro diritti. In particolare, le procedure di accertamento della minore età dovranno basarsi su un esame obiettivo pediatrico e non su pratiche quali la radiografia del polso
Assicurare anche ai minori con genitori non autorizzati il rilascio di un titolo di soggiorno.
introdurre norme volte a rafforzare la tutela dei minori stranieri non accompagnati e il contrasto alla tratta di esseri umani privilegiando un approccio di tutela e rafforzamento della condizione socio-giuridica delle vittime e non anche meramente repressivo
3.5 Cultura e istruzione
Implementare nel sistema scolastico progetti educativi finalizzati alla comprensione e all’approfondimento della storia, dell’economia, delle questioni ambientali, con particolare riferimento agli effetti della globalizzazione ed alla storia del colonialismo.
Implementare progetti specifici di inclusione nel percorso formativo per i cittadini stranieri a qualsiasi titolo presenti nel territorio nazionale, e potenziare gli organici delle figure professionali specifiche (mediatori culturali, interpreti, supporto psicologico), e prevedendo il coinvolgimento delle famiglie, ove possibile, per i minori stranieri.
Adottare strumenti di formazione professionale per il personale docente orientati al multiculturalismo
Prevedere appositi piani di finanziamento per il settore scolastico
Garantire il diritto all’istruzione in tutte le strutture di accoglienza, attraverso un sistema formativo integrato con il supporto dei Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti e la compartecipazione delle reti delle scuole migranti
Garantire un livello di formazione che superi l’alfabetizzazione debole e il modello di inclusione subordinata, e che consenta il conseguimento del livello A2 e B1 del Quadro comune di riferimento europeo per l’apprendimento delle lingue.
4 – Verso una politica della mobilità e della cittadinanza universale
4.1 Riordino legislativo
Definire un testo unico in materia di immigrazione, cittadinanza e diritto d’asilo, basato su un modello che risponda alle istanze democratiche egualitarie su cui si fondano tutte le democrazie del mondo, dando piena attuazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica e rendendo effettivi i diritti della persona rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione
In sede internazionale, impegnarsi ad agire in sede europea per una generale abolizione del permesso di soggiorno per tutti coloro che migrano, e riaffermare la libertà di circolazione delle persone, oltre che dei capitali e delle merci, nel mondo globalizzato, e l’impegno ad abbandonare l’attuale politica europea di chiusura nei confronti delle cosiddette migrazioni economiche. Devono inoltre essere interrotte le politiche di finanziamento di quei Paesi nei quali vi siano seri indizi di violazione delle libertà e dei diritti umani.
4.2 Riforma del sistema di Dublino
Impegno ad agire in sede UE per modificare il c.d. Regolamento di Dublino ristrutturandolo sulla base del principio del diritto di Asilo europeo, secondo cui il richiedente asilo rivolge la sua domanda di protezione all’Unione europea (c.d. Asilo europeo) e non a un singolo Stato. In questa ottica, al fine di determinare il Paese competente, la distribuzione dei richiedenti secondo quote vincolanti va realizzata tenendo prioritariamente conto della volontà del richiedente, della presenza di familiari o di legami culturali con uno Stato membro e dell’esistenza di ragioni umanitarie
Impegno ad agire in sede UE per la predisposizione di un ampio piano di reinsediamento, vincolante per tutti i Paesi dell’Unione, delle persone in fuga da luoghi nei quali sono in corso conflitti armati o diffuse e gravissime violazioni dei diritti fondamentali;
Impegno ad agire in sede UE per l’introduzione dell’obbligo per gli Stati di assicurare misure di accoglienza (o interventi economici di supporto aventi finalità analoghe) per i titolari di protezione internazionale nella fase immediatamente successiva al riconoscimento giuridico della protezione stessa;
4.3 Canali regolari di ingresso
Prevedere la possibilità di rilascio di un visto di ingresso nei Paesi di origine o di transito investiti da conflitti armati o da gravi violazioni dei diritti fondamentali per avere accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale negli Sati UE;
Modificare le norme sugli ingressi regolari per lavoro attraverso l’introduzione del visto di ingresso per ricerca lavoro e del corrispondente permesso di soggiorno che consenta la permanenza in Italia per un periodo annuale e possa essere convertito alla sua scadenza in permesso per lavoro.
Prevedere modalità di ingresso per lavoro a seguito di chiamata nominativa da parte di un datore di lavoro residente in Italia o basate su garanzie economiche prestate da singoli o da imprese
Prevedere modalità economiche di incentivazione al rimpatrio volontario assistito nel caso in cui il progetto migratorio individuale non si trasformi in inserimento socio-lavorativo
Previsione dell’obbligatorietà dell’emissione annuale di un decreto flussi, in misura effettivamente corrispondente alle esigenze occupazionali delle singole Regioni, prevedendo comunque la possibilità per i cittadini stranieri residenti all’estero di essere invitati a lavorare in Italia da parte di persone residenti che dimostrino effettive capacità economiche
Semplificare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche conseguite all’estero.
Prevedere forme di regolarizzazione permanente, in modo da garantire in via ordinaria ai cittadini stranieri non regolarmente presenti sul territorio nazionale il rilascio di un permesso di soggiorno in tutti i casi in cui, in assenza di pericolosità sociale, dimostrino di avere solidi legami familiari e/o socio- economici con il territorio, quali ad esempio lo svolgimento di attività lavorativa, oppure siano privi di legami con i propri Paesi di origine
Abolire la tassa sul permesso di soggiorno e in generale ogni automatismo preclusivo del mantenimento del permesso di soggiorno
Trasferire dalle Questure ai Comuni la competenza in materia di rinnovo del permesso di soggiorno
4.4 – Cittadinanza e diritto di voto
Riconoscere e rendere effettiva per tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di un titolo di soggiorno che consente di lavorare la parità di accesso al pubblico impiego, alle medesime condizioni previste per i cittadini comunitari, rimovendo le disposizioni che attualmente limitano l’accesso a lungo soggiornanti, titolari di protezione internazionale, familiari di comunitari.
Riconoscere a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia la possibilità di votare alle elezioni comunali (e delle città metropolitane) e il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana in tempi più brevi e con procedure rapide e trasparenti. Assicurare la gratuità delle procedure per i cittadini stranieri in situazione di disagio economico.
Garantire a tutti i minori e in particolare a quelli nati sul territorio italiano speciali possibilità per un agevole acquisto della cittadinanza italiana.
Prevedere un meccanismo di acquisizione della residenza permanente per i cittadini stranieri residenti continuativamente nel territorio nazionale per almeno 4 anni
4.5 Politiche di inclusione ed azioni verso le comunità locali
Introdurre disposizioni volte ad accelerare i processi di integrazione sociale effettiva dei richiedenti asilo ed operare, in sede UE, affinché gli Stati adottino standard comuni di accoglienza più rigorosi che evitino quanto più possibile il ricorso a misure di trattenimento nonché a strutture di accoglienza le quali, anche per la loro ubicazione e dimensione, isolino i richiedenti asilo dalla popolazione locale
Adottare meccanismi di partecipazione attiva e coinvolgere le comunità locali nella definizione territoriale delle pratiche di attuazione delle politiche di inclusione in co-progettazione con gli enti locali, gli operatori, le associazioni, le diaspore, i migranti
4.6 Non discriminazione e parità di trattamento
Completare il riordino delle varie tipologie di procedimento giudiziario antidiscriminatorio.
Istituire una Agenzia nazionale antidiscriminazione autonoma e indipendente con effettivi poteri di indagine e sanzionatori.
Garantire l’accesso alla procedura per il riconoscimento dello status di apolide, anche in via amministrativa, nonché il rilascio di un titolo di soggiorno a partire dal momento in cui la richiesta è avanzata, a prescindere dalla pregressa residenza o regolarità del soggiorno.
prevedere strumenti normativi adeguati atti a garantire la tutela e le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti in Italia
uniformare non al ribasso i tempi di durata dei permessi di soggiorno conseguenti al riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, prevedendo un diritto di soggiorno di durata ampia; ciò al fine di non dovere rivedere la posizione giuridica dell’interessato con tempi irragionevolmente brevi rispetto agli eventuali cambiamenti avvenuti nel Paese di origine, appesantendo inutilmente le procedure amministrative, nonché di consentire al titolare di protezione di godere di un tempo congruo per realizzare un percorso di autonomia sociale, abitativa e lavorativa;
Attivare meccanismi di cooperazione tra le Questure, gli uffici dei Comuni, gli operatori professionali e le associazioni al fine di facilitare e velocizzare le procedure amministrative in materia di immigrazione e diritto d’asilo
Assicurare il diritto al rilascio del titolo di soggiorno al raggiungimento della maggiore età in presenza dei soli requisiti lavorativi e abitativi o per studio.
Garantire parità di accesso a prestazioni sociali per i cittadini stranieri, in coerenza con l’ordinamento internazionale ed europeo, eliminando condizioni e requisiti discriminatori che ostacolano la mobilità dei lavoratori e la coesione sociale e trascurano proprio le più rilevanti esigenze di aiuto.
istituire una autorità indipendente per la tutela dei diritti umani competente anche a contrastare le discriminazioni
Garantire la possibilità di agire in giudizio, anche in sede civile e con procedura semplificata, contro ogni forma di molestia basata su pregiudizi razziali e xenofobi
4.7 Diritto alla giustizia
Garantire processi equi a tutti i cittadini stranieri attribuendo esclusivamente al giudice ordinario (anche a una sezione specializzata del Tribunale per i diritti della persona e della famiglia) la competenza di tutti i procedimenti relativi alla condizione giuridica del cittadino straniero (escludendo sia il giudice amministrativo, sia il giudice di pace) e assicurando sempre al cittadino straniero il diritto a esporre realmente le proprie ragioni.
Migliorare la condizione giuridica e le prospettive di stabilizzazione del soggiorno dei cittadini stranieri detenuti in carcere o ammessi a misure alternative alla detenzione.
4.8 Politiche attive del lavoro
Prevedere meccanismi di riconoscimento di titoli di studio e competenze professionali dei cittadini stranieri
Adottare accordi con i Paesi di provenienza finalizzati alla facilitazione della migrazione circolare
Recepire e dare attuazione alla Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, ed impegnarsi a livello europeo affinché il recepimento della convenzione avvenga per tutti i Paesi membri
Estendere i meccanismi di responsabilità solidale a carico dei soggetti committenti, in caso di appalti di lavoro e servizi, alle organizzazioni ed imprese delle filiere commerciali (es. agroalimentare, tessile ecc.) in cui maggiormente presente è il ricorso allo sfruttamento del lavoro irregolare, e prevedere una responsabilità economica diretta e l’adozione di processi di controllo sulla tutela dei diritti umani lungo tutta la catena di produzione ed acquisto.
4.9 Sistema dei media e narrazione delle migrazioni
I media dovrebbero porre la massima cura nel dare informazioni sui richiedenti asilo, rifugiati, vittime di traffico umano e migranti. In particolare. Nel rispetto dei principi della libertà di espressione, prevedere meccanismi di controllo e sanzione per i casi di uso di terminologie non conformi al dettato della Costituzione e delle Norme Internazionali in materia di diritti umani e rifugiati.